Descrizione
Il SINDACO
Visto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificata dalle Leggi 24 novembre 1951 n.1324, 5 maggio 1952 n.405 e 27 dicembre 1956 n.1441;
Vista la Legge 24 marzo 1978 n.74 relativa alla conversione del D.L.
14/02/1978 n.31;
RENDE NOTO
che, in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art.21 della succitata Legge del 1951, e successive modificazioni, si deve procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari.
I requisiti stabiliti dalla legge per essere iscritti nei suddetti albi sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per le Corti d’Assise e di scuola
media di secondo grado per le Corti d’Assise d’Appello.
Non possono assumere l’Ufficio di Giudice Popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o
addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio ed a qualsiasi organo di
polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari, ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati, sono invitati a chiedere al Sindaco l’iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31 luglio p.v.
Torrebelvicino, 01/04/2025